Fornite indicazioni alla luce della Sentenza 90/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2025 (INPS, circolare 4 febbraio 2025, n. 36).
L’INPS ha illustrato la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2025, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta e a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli era stata erogata.
In particolare, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, l’INPS evidenzia che, nel caso in cui il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l’Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato (calamità naturali, guerre, esplosioni, restrizioni da pandemia, ecc.) che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività.
Pertanto, rilevata attraverso l’archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la rioccupazione dell’interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta, l’INPS, tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990, provvede a inviare all’interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (30 giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l’allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della struttura territorialmente competente dell’Istituto.
All’esito della valutazione di quanto esposto e provato dall’interessato, l’INPS comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata.
In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l’interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.