Contribuzione 2° trimestre 2022 al Fondo Arco

Il 20 luglio 2022 è la prossima scadenza contributiva del 2° trimestre 2022 del Fondo complementare ARCO.

Al fine di facilitare gli adempimenti relativi alla prossima scadenza contributiva del 20 luglio 2022, il Fondo Nazionale di pensione complementare dei lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie, ha illustrato la regolamentazione e le modalità operative da seguire.

– Il rinnovo contrattuale del settore maniglie ed accessori per mobili, ha previsto che a decorrere dal 1 maggio 2022 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,20% (rispetto al 2,10% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo ha previsto altresì che a decorrere dal 1 gennaio 2024, l’aliquota a carico dell’azienda sarà pari al 2,30%, ferma restando l’aliquota a carico del Lavoratore (1,30%).

– Il rinnovo contrattuale del settore della piccola e media industria (PMI) dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,30% (rispetto al 2,10% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto altresì a carico dell’azienda, un contributo mensile di 5 euro, per dodici mensilità e per il periodo dall’1/7/2021 al 28/2/2023, a favore di tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza al 1/7/2021.

– Il rinnovo contrattuale del settore legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali industria ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota a carico dell’Azienda sarà pari al 2,30% (rispetto al 2,20% precedente) ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto altresì con unica scadenza del 20/7/2021, il versamento di un contributo una tantum di 100,00 euro a carico delle aziende a favore di tutti i lavoratori dei settori rientranti nel CCNL, assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza al 1/7/2021.
Le aziende che hanno già provveduto al versamento del contributo contrattuale di 100 € non hanno ulteriori obblighi contributivi a loro carico, mentre le aziende che non hanno ancora provveduto possono effettuarlo in corrispondenza di questo versamento trimestrale.

– Il rinnovo contrattuale del settore lapidei escavazione sabbia industria, ha previsto che a decorrere dall’1/7/2021 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,50% (rispetto al 2,15% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.

Area Metalmeccanica – Artigianato: una Tantum a luglio

Ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica spetta, con la busta paga del mese di luglio 2022, la seconda e ultima tranche di una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data, un importo forfetario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro.
L’importo “Una Tantum” è stato  erogato in 2 soluzioni: la prima di 70 euro già erogato con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro che sarà erogata con la retribuzione del mese di luglio 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.


L'”una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.


INPS: pubblicato il nuovo portale Patronati


Pubblicato il nuovo Portale Patronati, per il quale è stato previsto un periodo di “anteprima” che ha affiancato la precedente versione, consentendo agli utilizzatori finali di sperimentare lo strumento e fornire contributi e feedback utili.


Le novità principali del nuovo Portale Patronati, rispetto alla versione attuale in corso di dismissione, vertono sui seguenti aspetti e funzionalità: l’Home Page personalizzabile, suddivisa nelle seguenti sezioni autonome:
– I tuoi strumenti: strumenti di lavoro memorizzabili tra i preferiti da ogni singolo operatore di Patronato e raggiungibili direttamente dalla home page;
– I servizi utilizzati di recente: un elenco degli ultimi servizi utilizzati dall’operatore di Patronato;
– Le categorie di servizi: le categorie di servizi più utilizzate in generale dai Patronati;
– la sezione dei Servizi completamente rivista in funzione di una riorganizzazione della loro suddivisione per categorie e tematiche;
– l’architettura informativa dei servizi revisionata per creare famiglie di servizi associate a categorie di appartenenza in base alle prestazioni da fornire; un motore di ricerca semantico interno, per fornire un filtro rapido di ricerca dei servizi, senza dovere necessariamente navigare all’interno delle categorie di appartenenza;
– una nuova sezione di contenuti informativi, realizzata appositamente per i Patronati, per presentare i contenuti del portale www.inps.it in evidenza edi loro interesse, oltre a comunicazioni interne che riguardano soltanto gli operatori di Patronato;
– un sistema automatico di notifiche, per avvisare gli utenti di nuovi censimenti di servizi, modifiche o eventuali sospensioni degli stessi, oltre alla pubblicazione di nuovi contenuti informativi.
Per consentire agli operatori di Patronato un passaggio graduale, successivamente all’attivazione della nuova interfaccia, l’attuale versione in linea del Portale Patronati resterà momentaneamente disponibile (messaggio del 14 luglio 2022, n. 2822).


Licenziata in tronco la lavoratrice che non si sottopone a visita medica


Il rifiuto della dipendente di sottoporsi a visita medica sul luogo di lavoro legittima il suo licenziamento anche nel caso in cui tale comportamento sia conseguenza di un presunto demansionamento, a seguito della nuova attività assegnata (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22094).


La vicenda


Veniva confermata dalla Corte di appello territoriale la sentenza di primo grado di rigetto dell’impugnativa del licenziamento di una lavoratrice, irrogato dalla s.p.a. di cui questa era stata dipendente con mansioni di impiegata amministrativa.
Il licenziamento era stato irrogato per giusta causa, in seguito alla lettera di contestazione disciplinare in cui le era stato ascritto di essersi rifiutata di effettuare la visita medica in due giornate, nella prima circostanza adducendo l’inidoneità del luogo di svolgimento del controllo e, nel secondo caso, omettendo di presentarsi nel luogo ed orario del previsto espletamento.
La Corte distrettuale, in particolare, aveva ritenuto che la richiesta di sottoposizione a visita medica fosse conforme alla legge e il rifiuto della lavoratrice dovesse, dunque, reputarsi illegittimo e non giustificato.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, lamentando che la visita medica disposta dall’azienda aveva la sola finalità di accertare l’idoneità della lavoratrice non allo svolgimento delle mansioni già assegnate e in corso di svolgimento, bensì l’idoneità a svolgere nuove e ben diverse mansioni lavorative assegnatele illegittimamente.
La fattispecie concreta, ad avviso della dipendente, non poteva, pertanto, essere ricondotta a quella normativamente prevista dall’art. 5, L. n. 300/70, in quanto non avrebbe dovuto essere considerato solo il fatto oggettivo del cambio di mansioni, ma anche quello finalistico della illegittimità del nuovo incarico.


La decisione della Cassazione


La suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando, in punto di diritto, che la visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è prescritta per legge e la richiesta di sottoposizione a tale visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, come correttamente posto in rilievo dai giudici di merito, rappresenta un adempimento dovuto.
Il rifiuto della lavoratrice, dunque, volto a contrastare un illegittimo demansionamento, giacchè le nuove mansioni erano state ritenute dalla stessa non conformi alla qualifica rivestita e non compatibili con le condizioni di salute, doveva considerarsi illegittimo.
La visita medica disposta, difatti, era preventiva e prodromica all’assegnazione delle nuove mansioni e l’omissione della stessa avrebbe costituito un colposo e grave inadempimento di parte datoriale.


Nel caso di specie, dunque, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.
I Giudici di legittimità, inoltre, essendo comprovati l’illegittimità del comportamento omissivo della dipendente e lo scopo della condotta del datore di lavoro, finalizzata alla prevenzione rispetto alla sicurezza e salubrità nei luoghi, hanno ritenuto condivisibile la valutazione operata in sede di appello circa la ricorrenza di elementi idonei a costituire la giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione.

Prorogate le misure Covid-19 San.Arti

Confermate dal Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti., le misure straordinarie Covid-19 fino al 30 settembre 2022.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., ha prorogato ai propri iscritti, fino al 30 settembre 2022, il rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute.
Prorogata anche l’indennità per ricovero dedicata ai Titolari non iscritti.
Le prestazioni che rientrano nelle misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità Giornaliera per Ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero in Terapia Intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle Franchigie

Scadenza del terzo trimestre al Fondo Easi previsto dal CCNL CED


 


Scade  il 16 luglio il termine entro il quale va effettuato il versamento al Fondo di assistenza sanitaria EASI relativo al terzo triemestre (1° luglio – 30 settembre) per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED)

La quota da corrispondere per la copertura sanitaria del dipendente è fissata in euro 17,00 mensili per 12 mensilità di cui euro 15,00 a carico del datore lavoro e euro 2,00  a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi.
Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.
La quota una tantum per l’iscrizione è pari a euro 40,00 a totale carico dell’azienda.
Il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata alle date:
-16 gennaio: trimestre 1° gennaio – 31 marzo
-16 aprile: trimestre 1° aprile – 30 giugno
-16 luglio: trimestre 1° luglio – 30 settembre
-16 ottobre: trimestre 1° ottobre – 31 dicembre
Ad ogni scadenza il Fondo provvede in maniera automatica a generare le distinte di pagamento che verranno inoltrate all’indirizzo e-mail  specificato al momento dell’iscrizione dell’azienda e che saranno disponibili anche on-line accedendo al portale alla sezione “Gestione Pagamenti”.  La distinta di pagamento darà l’importo esatto da versare e la causale da utilizzare per ogni trimestre di riferimento e dovrà obbligatoriamente essere riportata in maniera precisa e puntuale all’atto del versamento.


Lavoratori dello spettacolo: disegno di legge lelega di riordino della disciplina


Via libera definitivo del Parlamento al disegno di Legge recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali.


Tra le numerose novità:
– il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
– la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
– specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
– tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
– riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
– l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
– l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
– l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
– la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (Ministero lavoro, comunicato 13 luglio 2022).

Provvedimento disciplinare: legittime le indagini preliminari del datore


In tema di sanzioni disciplinari non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, a condizione che, all’esito delle indagini, il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell’addebito con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l’assistenza di rappresentanti sindacali (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21771).


Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte nell’ambito del giudizio instaurato su ricorso proposto da un lavoratore, al quale era stato contestato di avere abusivamente e clandestinamente introdotto nel punto vendita di cui aveva la responsabilità la prassi delle c.d. fatture transitorie pro-forma a favore di clienti privilegiati in forza delle quali aveva consegnato della merce senza emettere alcun documento fiscalmente valido, concedendo sistematicamente una anomala dilazione nel pagamento anche di diversi mesi, in assenza di preventiva autorizzazione della direzione.


La Corte d’appello territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata l’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato dalla società alle cui dipendenze il predetto lavorava come direttore di punto vendita.
La condotta del lavoratore, in particolare, era stata qualificata come grave violazione degli obblighi previsti dall’art. 220, co. 1 e 2 del c.c.n.l. applicato, idonea a legittimare il licenziamento in tronco.


Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti fosse insanabilmente viziato dal comportamento dei rappresentanti aziendali, non conforme agli obblighi di correttezza e buona fede, in quanto questi ultimi, prima di incardinare il procedimento, avevano indotto il dipendente a sottoscrivere una dichiarazione contenente ammissioni di colpa rispetto ai comportamenti poi contestati a cui i giudici di merito avevano erroneamente attribuito un valore confessorio.
Gli stessi rappresentanti aziendali, inoltre, ad avviso del lavoratore, nel momento in cui avevano invitato il lavoratore a rendere una dichiarazione scritta sulla asserita irregolarità nella gestione delle fatture, avevano formulato una vera e propria contestazione disciplinare orale, in violazione del diritto di difesa del lavoratore e dell’articolo 7 St. Lav..


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio secondo cui, in tema di sanzioni disciplinari, non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, sempre che all’esito delle suddette indagini il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 7, l. n. 300 del 1970, con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l’assistenza di rappresentanti sindacali.
Inoltre, qualora in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si configura alcuna violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 in ordine alla preventiva contestazione dell’addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l’individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari.
Da tanto discende che debba escludersi che l’avvio delle indagini preliminari, nel corso delle quali venga convocato il lavoratore, valga ad integrare anche l’inizio del procedimento disciplinare a carico dello stesso.
Sulla scorta di tanto i Giudici di legittimità hanno evidenziato che nel caso in argomento nessuna violazione di legge potesse attribuirsi alla società datoriale, dal momento che il colloquio preliminare era stato seguito dalla rituale contestazione di addebito, a fronte della quale il lavoratore aveva esercitato il proprio diritto di difesa.

Una Tantum a luglio per il CCNL Autoferrotranvieri



13 LEG 2022 Erogata, nel mese di luglio, la prima tranches di una tantum per i dipendenti del CCNL Autoferrotranvieri


Lo scorso maggio, le parti firmatarie hanno sottoscritto un accordo che ha previsto, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, una somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250).


Dette somme vengono riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.


La somma una tantum:


– è rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022;


– è riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell’orario convenuto nel contratto individuale;


– è erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo. Per questi lavoratori, l’una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta all’interno del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022 nell’ambito del contratto a termine ivi comprese eventuali proroghe;


– non ha alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di computo dei T.F.R. e della contribuzione al Fondo Priamo.


 


























































































































































































































P

A


R

VALORE

COMPLESSIVO


UNA TANTUM

UNA TANTUM

1° TRANCHES


con la retribuzione


LUG-22

UNA TANTUM

2° TRANCHES


con la retribuzione


nov-22

VALORE

COMPLESSIVO


UNA TANTUM  SOGGETTO A


TASSAZIONE SEPARATA

A B C D= (A : 18 x 12)
250 714,28 357,14 357,14 476,19
230 657,14 328,57 328,57 438,09
210 600,00 300,00 300,00 400,00
207 591,42 295,71 295,71 394,28
205 585,72 292,86 292,86 390,48
202 577,14 288,57 288,57 384,76
193 551,42 275,71 275,71 367,61
190 542,86 271,43 271,43 361,91
188 537,14 268,57 268,57 358,09
183 522,86 261,43 261,43 348,57
180 514,28 257,14 257,14 342,85
178 508,58 254,29 254,29 339,05
175 500,00 250,00 250,00 333,33
170 485,72 242,86 242,86 323,81
165 471,42 235,71 235,71 314,28
160 457,14 228,57 228,57 304,76
158 451,42 225,71 225,71 300,95
155 442,86 221,43 221,43 295,24
154 440,00 220,00 220,00 293,33
153 437,14 218,57 218,57 291,43
151 431,42 215,71 215,71 287,61
145 414,28 207,14 207,14 276,19
143 408,58 204,29 204,29 272,39
140 400,00 200,00 200,00 266,67
139 397,14 198,57 198,57 264,76
138 394,28 197,14 197,14 262,85
135 385,72 192,86 192,86 257,15
130 371,42 185,71 185,71 247,61
129 368,58 184,29 184,29 245,72
123 351,42 175,71 175,71 234,28
121 345,72 172,86 172,86 230,48
116 331,42 165,71 165,71 220,95
110 314,28 157,14 157,14 209,52
100 285,72 142,86 142,86 190,48

Contribuzione volontaria giornalisti, pubblicisti e praticanti

Con la Circolare 11 luglio 2022, n. 80, l’INPS ha fornito istruzioni in materia di prosecuzione volontaria dell’assicurazione ai fini pensionistici da parte dei giornalisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato, che dal 1° luglio 2022 passano dalla gestione INPGI a quella dell’Inps.

A decorrere dal 1° luglio 2022 sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (FLPD) i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
L’Inps illustra il quadro normativo di riferimento che regola l’istituto della prosecuzione volontaria fino al 30 giugno 2022 in base alla regolamentazione INPGI per gli assicurati in oggetto e la disciplina vigente a cui saranno soggetti i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti da iscrivere all’assicurazione generale obbligatoria (FPLD gestione ordinaria) ovvero all’evidenza contabile separata del FPLD dal 1° luglio 2022.


CONTRIBUZIONE VOLONTARIA INPGI

In base alla regolamentazione INPGI, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato iscritti all’Inpgi, in caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, possono proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge finché conservano l’iscrizione all’Albo dei giornalisti tenuto dall’Ordine, purché possano far valere almeno 52 contributi settimanali obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno 260 contributi settimanali obbligatori qualunque fosse l’epoca del versamento, versando i contributi ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.
Il contributo è calcolato, a scelta dell’interessato, sulla base della retribuzione media annua pensionabile oppure della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda oppure di una retribuzione compresa tra il valore medio delle due citate retribuzioni, ed è soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti. La contribuzione volontaria viene rideterminata a scelta dell’iscritto all’inizio di ogni anno solare.
L’iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria della assicurazione, ove interrompa il versamento mensile dei contributi, ha facoltà di riprenderlo entro il termine massimo di tre mesi dalla data di versamento dell’ultimo contributo. Il versamento della contribuzione volontaria ha cadenza mensile.
Non possono avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che siano contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria. È compatibile con la prosecuzione volontaria, invece, l’iscrizione alle gestioni relative a rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato.
Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto alla pensione.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA INPS

Condizioni necessarie per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi sono la sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro (con conseguente assenza di contribuzione obbligatoria in tutti gli ordinamenti pensionistici individuati dalla norma) e la contestuale titolarità di uno dei requisiti minimi di contribuzione.
I giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato possono essere autorizzati, a domanda, a proseguire il rapporto assicurativo in forma volontaria a condizione che:
– non stiano prestando una nuova attività lavorativa da cui consegua l’obbligo di iscrizione ad altra gestione previdenziale (forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART, COM e CD-CM, Gestione separata, Casse di previdenza per i liberi professionisti);
– non siano titolari di una pensione diretta anche se liquidata a carico di altra gestione previdenziale.
La domanda deve essere presentata avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:
– sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0 o CNS ai servizi telematici;
– contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
– patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.
La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza, fermo restando che la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.
La domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo viene considerata come richiesta di prosecuzione volontaria. In tali ipotesi l’autorizzazione viene rilasciata d’ufficio, previa verifica di tutte le condizioni soggettive e oggettive previste per la relativa concessione.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria mantiene efficacia fino al momento del pensionamento.

I requisiti contributivi necessari per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sono:
– almeno 3 anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;
– almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.


L’autorizzazione ai versamenti volontari disciplinati dagli articoli 7 e 8 del D.lgs n. 564/1996 può essere, invece, concessa sulla base del requisito di un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.
Concorre a perfezionare il requisito di contribuzione effettiva altresì:
– la contribuzione confluita nella gestione assicurativa mediante riscatto, computo, trasferimento e ricongiunzione;
– la contribuzione figurativa accreditata nei periodi di aspettativa non retribuita in favore di lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali;
– la contribuzione figurativa accreditata per integrazione salariale.


Devono essere, invece, esclusi dalla verifica dei requisiti contributivi:
– i periodi di contribuzione figurativa per malattia, interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per maternità, servizio militare, disoccupazione, etc., nonché ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge;
– le maggiorazioni dell’anzianità contributiva (ad esempio, aumenti di valutazione di 1/10, esposizione all’amianto, etc.).

L’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo sabato successivo alla data della relativa domanda e comporta il versamento di contributi settimanali, ciascuno dei quali copre il periodo compreso fra domenica e sabato (con il versamento volontario dalla decorrenza sopra indicata, viene coperta l’intera settimana nella quale è stata presentata la domanda). Nel caso in cui la domanda venga presentata di sabato, l’autorizzazione avrà decorrenza dal sabato successivo.
Nell’ipotesi in cui, dopo l’ultimo giorno di servizio, risultasse il periodo di mancato preavviso regolarmente coperto da contribuzione obbligatoria, l’autorizzazione ai versamenti volontari dovrà essere rilasciata a decorrere dal primo sabato successivo alla data finale di tale periodo.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è compatibile con l’indennità di disoccupazione; tuttavia durante la percezione dell’indennità l’efficacia dell’autorizzazione è sospesa.

La misura del contributo volontario è determinata applicando l’aliquota di finanziamento della contribuzione obbligatoria IVS (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) della gestione in cui viene autorizzato il versamento – attualmente pari al 33% sia per l’evidenza contabile dell’assicurazione generale obbligatoria che per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti – al valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dall’assicurato negli ultimi 12 mesi (52 settimane) di contribuzione effettiva antecedenti la domanda di autorizzazione, nel rispetto del minimale retributivo.
In altri termini, la contribuzione volontaria va calcolata in base alla stessa aliquota prevista per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore).

Il contributo volontario è calcolato con riferimento al valore medio settimanale della retribuzione imponibile relativa all’anno (52 settimane) di contribuzione obbligatoria precedente la domanda, considerando sia i periodi maturati fino al 30 giugno 2022 presso l’Inpgi, sia quelli maturati successivamente presso l’INPS.
Nell’individuazione del periodo contributivo di riferimento (un anno/52 settimane) va considerato anche l’eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso e nella determinazione del predetto imponibile devono essere comprese le somme percepite a titolo di mensilità aggiuntive e, ovviamente, di indennità sostitutiva del preavviso.
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l’importo della retribuzione sulla quale è stato determinato il contributo volontario in sede di autorizzazione deve essere rivalutato sulla base dell’indice medio di variazione del costo della vita, determinato dall’ISTAT nell’anno precedente. Dalla medesima decorrenza, sul valore aggiornato della retribuzione imponibile di riferimento, va conseguentemente rideterminato l’ammontare del contributo volontario.
L’aggiornamento delle retribuzioni in base all’indice ISTAT va effettuato esclusivamente per determinare il contributo volontario dovuto per gli anni successivi a quello di decorrenza dell’autorizzazione.

La contribuzione volontaria deve essere versata per trimestri solari, entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello per il quale viene effettuato il relativo pagamento.
I termini di pagamento sono perentori; i contributi versati in ritardo sono rimborsati, senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione – ove possibile – al trimestre immediatamente precedente la data del relativo versamento.
L’Istituto trasmette gli avvisi di pagamento PagoPa contenenti gli elementi identificativi per il versamento del contributo volontario trimestrale (13 settimane).

DOMANDE DI PROSECUZIONE VOLONTARIA PRESENTATE E AUTORIZZATE DALL’INPGI AL 30 GIUGNO 2022

Tenuto conto del principio secondo il quale l’autorizzazione e il diritto a effettuare versamenti volontari ha efficacia fino al momento del pensionamento, i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti potranno avvalersi della prosecuzione già autorizzata al 30 giugno 2022 anche per i periodi successivi alla medesima data; ciò sia nel caso in cui i medesimi siano iscritti in evidenza contabile separata dell’assicurazione generale obbligatoria sia nel caso in cui siano iscritti al FPLD gestione ordinaria.
Considerato, peraltro, il legittimo affidamento venutosi a ingenerare nei confronti dei giornalisti, pubblicisti e praticanti che abbiano risolto il rapporto di lavoro subordinato con la prospettiva di conseguire il diritto al trattamento pensionistico Inpgi avvalendosi della prosecuzione volontaria anche in costanza di versamenti alle gestioni di previdenza dei lavoratori autonomi o parasubordinati in conformità alla regolamentazione Inpgi, l’Inps precisa che detti soggetti, se già autorizzati alla data del 30 giugno 2022 dall’Inpgi, potranno continuare a effettuare versamenti volontari in costanza di iscrizione alle predette gestioni.
Attesa altresì la facoltà di scelta, riconosciuta ai sensi della regolamentazione Inpgi, in capo al prosecutore riferita all’importo del versamento volontario effettuata all’inizio di ogni anno solare, a tutela del principio di legittimo affidamento ingenerato sull’assicurato all’inizio dell’anno, per tutto il 2022 il prosecutore autorizzato continuerà a versare la contribuzione volontaria sulla base dell’importo scelto a gennaio 2022 e con le medesime modalità di versamento e con il rispetto delle scadenze dei termini di pagamento in vigore in Inpgi.
Al fine di garantire condizioni omogenee tra tutti i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria, a partire dal 1° gennaio 2023 la misura del contributo volontario per tutti i giornalisti, pubblicisti e praticanti sarà ricalcolata assumendo a riferimento l’imponibile determinato secondo la disciplina vigente dell’assicurazione generale obbligatoria e il versamento dello stesso contributo sarà gestito in base alle relative regole.

DOMANDE DI PROSECUZIONE VOLONTARIA AUTORIZZATE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2022

Tutte le autorizzazioni rilasciate a partire dal 1° luglio 2022 rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1432/1971, alla legge n. 47/1983 e al D.lgs n. 184/1997; pertanto, la disciplina alla quale fare riferimento è quella prevista per l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Nei casi in cui, in fase di istruttoria della domanda di prosecuzione volontaria, si rilevi la presenza di una duplice autorizzazione, rilasciata sia nell’assicurazione generale obbligatoria sia nell’Inpgi, si procede alla chiusura dell’autorizzazione rilasciata in epoca più remota salvaguardando i versamenti debitamente effettuati a seguito dell’autorizzazione chiusa.
Nel caso in cui il giornalista, pubblicista e praticante, dopo aver cessato il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione Inpgi (evidenza contabile separata del FPLD), richieda l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e risulti già titolare di una precedente autorizzazione, rilasciata sulla base di contribuzione versata in un ordinamento pensionistico diverso, la nuova istanza sarà considerata come domanda di “cambio gestione” e come tale definita.