Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI

A partire dal 4 aprile 2025, le imprese potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito  (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 aprile 2025).

Il decreto direttoriale del MIMIT del 14 marzo 2025 stabilisce le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del PNRR, delineando i criteri di ammissibilità e le procedure per la presentazione delle domande.

 

Le agevolazioni sono destinate alle PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti per investimenti che devono avere un importo non inferiore a 30 mila euro e non superiore a un milione di euro.

 

Le percentuali di finanziamento variano:

  • 30% per le medie imprese;

  • 40% per le micro e piccole imprese;

  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;

  • 50% per la diagnosi energetica.

Le risorse complessive disponibili ammontano a 320 milioni di euro, con una quota significativa riservata a specifiche regioni del Sud Italia e alle micro e piccole imprese.

 

La presentazione delle domande deve avvenire, a partire dal 4 aprile 2025, esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma dedicata sul sito dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

 

Il termine finale per la presentazione delle domande è stato posticipato al 17 giugno 2025, come stabilito dal decreto direttoriale del 31 marzo 2025. 

Modello di Comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 155649/2025 introduce un modello di Comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia.

Questo modello è destinato ai soggetti passivi stabiliti in Italia ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime.

La Comunicazione deve essere presentata trimestralmente e include dati specifici previsti dall’articolo 70-unvicies del D.P.R. n. 633/1972.

 

Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibile il modello in formato elettronico sul proprio sito ufficiale, facilitando così l’accesso e la compilazione da parte degli utenti.

 

La scadenza per la presentazione della Comunicazione è fissata all’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre civile e deve avvenire esclusivamente in modalità telematica. Questa può essere effettuata direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario autorizzato, seguendo le specifiche tecniche delineate nell’Allegato A del provvedimento. È importante notare che la Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, evidenziando l’obbligo di compliance anche in situazioni di inattività.

 

Qualora si verificasse il superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data. Inoltre, il ritardo nella presentazione della Comunicazione oltre i 30 giorni o la presentazione consecutiva di due Comunicazioni in ritardo possono comportare la sospensione temporanea delle semplificazioni IVA connesse al predetto regime.

 

In caso di errori o omissioni nella Comunicazione già trasmessa, è prevista la possibilità di ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Tuttavia, non è consentita la presentazione di una Comunicazione correttiva per modificare quella finale relativa al superamento della soglia di euro 100.000.

 

I soggetti incaricati della trasmissione devono fornire al contribuente una copia della Comunicazione inviata e una ricevuta attestante l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Modelli di comunicazione per credito d’imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate 

L’Agenzia delle entrate ha informato in merito all’approvazione dei modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 marzo 2025, n. 153474).

L’articolo 3, comma 14-octies, del D.L. n. 202/2024 ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 60/2024 si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Logistiche Semplificate.

Il medesimo articolo prevede, al comma 14-novies, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunichino altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Pertanto, con il nuovo provvedimento n. 1534749/2025, l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS” e “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS”, con le relative istruzioni.

 

Con la Comunicazione possono essere indicati anche:

  • gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;

  • gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

La comunicazione deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.

L’invio deve essere effettuato dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

La trasmissione telematica va effettuata utilizzando esclusivamente il software “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Viene considerata tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

 

Nel medesimo periodo, con le stesse modalità, è possibile:

– inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

– presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.

 

La comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione viene scartata in fase di accoglienza.

 

La comunicazione è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Considerato che l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i codici attività presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.

Riforma fiscale: pubblicato il Testo Unico versamenti e riscossione

È approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025, n. 71, il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

Il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, relativa alla Delega al governo per la riforma fiscale.

Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, introduce un Testo unico che mira a superare la frammentazione normativa che ha caratterizzato la disciplina dei versamenti e della riscossione nel corso degli anni.

La necessità di un testo unico nasce dalla presenza di fonti normative diverse e spesso obsolete, che hanno reso complessa l’applicazione delle norme vigenti.

 

Il Testo unico si basa su una ricognizione sistematica della normativa esistente, operando un coordinamento delle disposizioni in materia di versamenti e riscossione. Pertanto, il decreto esclude le norme considerate superate e tiene conto delle abrogazioni già effettuate da precedenti fonti legislative, introducendo ulteriori abrogazioni necessarie per garantire coerenza e chiarezza.

Le disposizioni contenute nel testo unico entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, dando così tempo agli operatori del settore di adeguarsi alle nuove normative.

In generale, le disposizioni vigenti sono state trasferite nel testo unico senza modifiche sostanziali, salvo nei casi in cui è stato necessario un aggiornamento per riflettere l’attualità normativa o per eliminare elementi obsoleti.

 

Il D.Lgs. n. 33/2025 è composto da 243 articoli ed è suddiviso in:

PARTE I – Disposizioni in materia di versamenti e riscossione;

PARTE II – Funzionamento del servizio nazionale della riscossione;

PARTE III – Disposizioni varie, transitorie e finali.

 

Nel dettaglio, le norme recano una ricognizione della disciplina in materia di:

  • disposizioni in materia di riscossione spontanea (Titolo I), con riguardo alla disciplina generale relativa agli strumenti di riscossione e ai ruoli assunti dai soggetti tenuti all’esecuzione degli obblighi di versamento delle imposte, al versamento unitario e alla compensazione di crediti e debiti concernenti, tra le altre, le imposte sui redditi, le relative addizionali e le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, al versamento di particolari tipologie di entrate, nonché agli interessi per la riscossione dei tributi indiretti;

  • riscossione delle imposte sul reddito (Titolo II), con particolare riferimento ai sistemi della ritenuta diretta, della ritenuta alla fonte, della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi;

  • rimborsi (Titolo III), con riguardo alle diverse modalità in cui vengono effettuati per le imposte sui redditi, nonché alle disposizioni che regolano i relativi interessi;

  • riscossione mediante ruoli (Titolo IV), con disposizioni che definiscono il ruolo e la cartella di pagamento, nonché la relativa sospensione legale e amministrativa;

  • estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (Titolo V);

  • riscossione coattiva (Titolo VI): espropriazione forzata (Capo II) con disposizioni di carattere generale, quelle applicabili all’espropriazione forzata, quelle specifiche in materia di espropriazione mobiliare ed espropriazione presso terzi; disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati (Capo III); procedure concorsuali (Capo IV);

  • mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato membro UE (Titolo VI) concernente le disposizioni di attuazione della direttiva 2010/24/UE, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, già recepita dall’ordinamento;

  • funzionamento del servizio nazionale della riscossione (Parte II), con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti dell’agente della

    riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, declinati come oneri di funzionamento e discarico per inesigibilità , adempimenti contabili, accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e relativo trattamento, adempimenti e obblighi dell’agente della riscossione, disposizioni concernenti il personale addetto alle attività di riscossione;

  • disposizioni transitorie e finali (Parte III), che attengono alle norme di coordinamento, alle abrogazioni rese necessarie dall’opera ricognitiva effettuata dal Testo unico e alla decorrenza delle relative disposizioni dal 1° gennaio 2026.

 

Accesso telematico ai fogli di mappa catastale

Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per la disponibilità gratuita e telematica dei fogli di mappa catastale su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 marzo 2025, n. 147556).

L’articolo 7 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n.139, ha previsto, tra l’altro, che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate vengano determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale.

 

La medesima norma ha disposto l’abrogazione dell’articolo 53 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, che prevedeva la vendita delle riproduzioni dei fogli di mappa catastale.

 

Questa iniziativa si inserisce in un contesto normativo volto a semplificare l’accesso ai dati catastali, promuovendo l’uso di strumenti digitali e rispondendo alle esigenze di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubbliche.

 

Al riguardo, l’Agenzia rende noto che i fogli di mappa saranno disponibili gratuitamente nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate ovvero, nei casi previsti, attraverso SMIDT e Portale per i Comuni

 

Il provvedimento reca altresì disposizioni transitorie per consentire, nelle more del completamento della trasposizione digitale dell’archivio cartografico catastale – in particolare di quello raffigurante stadi storici della mappa catastale, a partire dagli esemplari originali unici risalenti alla fase di formazione del catasto – e dell’implementazione dei pertinenti servizi telematici per la generalità dell’utenza, la fruibilità dei fogli di mappa non disponibili telematicamente, mediante consultazione puntuale eseguita presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, con o senza rilascio di stampa o in formato digitale. Tale consultazione costituisce operazione soggetta alla tassa per i servizi ipotecari e catastali, di cui alla Tabella allegata al TUIC.

 

L’Agenzia delle entrate detiene la competenza esclusiva per la gestione dei sistemi informativi relativi ai dati catastali, escludendo ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le modifiche suddette e per eventuali sospensioni o interruzioni del servizio.

 

Infine, il provvedimento sottolinea che la disponibilità dei dati catastali non preclude l’accesso ai dati territoriali già regolamentati da normative precedenti. 

Nuove regole per la comunicazione dati delle transazioni elettroniche dal 1 gennaio 2026

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2025, n. 142285, vengono rese note nuove regole operative, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, riguardanti la trasmissione telematica dei dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico e ai volumi delle transazioni effettuate da esercenti attività d’impresa, arte o professione. 

L’articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, noto come decreto fiscale 2020, convertito in L. n. 157/2019, ha imposto agli operatori che forniscono strumenti di pagamento elettronico l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate.

Il Provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 253155/2022 ha ulteriormente specificato le modalità e i termini per la comunicazione dei dati relativi alle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico.

In conformità con quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 22 del D.L. n. 124/2019, dunque, il provvedimento n. 142285/2025 definisce in modo dettagliato i termini e il contenuto delle comunicazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate. 

 

Nello specifico, i soggetti sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:

– il proprio codice fiscale;

– il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;

– il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;

– l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;

– l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;

– la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);

– la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;

– la data contabile delle transazioni elettroniche;

– l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;

– il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

 

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (il sabato è considerato giorno non lavorativo).

I soggetti obbligati devono trasmettere tali informazioni direttamente all’Agenzia delle entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al SID, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche.

 

Le nuove indicazioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.

Fatturazione elettronica per professionisti sanitari: c’è l’ok del Garante Privacy

Il Garante Privacy ha evidenziato la conformità del nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari con la normativa sulla protezione dei dati personali (Garante per al protezione dei dati personali, nota 21 marzo 2025, n. 533).

In merito all’introduzione del nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, previsto per entrare in vigore il 1° gennaio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato essere in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

Al riguardo il Garante ha risposto ad alcuni quesiti posti dagli operatori che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei loro pazienti

 

In particolare, con il parere favorevole del 7 dicembre 2023, il Garante privacy ha ritenuto che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti.

 

Viene, inoltre, specificato che l’Agenzia delle entrate potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per le finalità fiscali, escludendo i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito).

 

Attualmente, il quadro normativo vigente, che rimarrà in essere fino al 31 dicembre 2025, stabilisce che in nessun caso le fatture elettroniche relative all’erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti degli assistiti debbano essere emesse tramite il Sistema di Interscambio.

Conversione quote di MBO in welfare aziendale: chiarimenti sull’applicazione del regime di esenzione

L’Agenzia delle entrate si è espressa in merito alla possibilità di escludere dalla tassazione (articolo 51, commi 2 e 3 del TUIR) la quota di retribuzione variabile, cosiddetta MBO (management by objectives), convertita in prestazioni di welfare aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 20 marzo 2025, n. 77).

Nel caso di specie, la società istate attiva nel settore energetico vuole sapere se tale conversione possa beneficiare delle esenzioni previste per determinate spese, chiarendo le modalità attraverso cui i dipendenti possono convertire la quota di MBO in prestazioni di welfare.

 

In base al principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1, del TUIR), costituiscono reddito di lavoro dipendente ”tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Il medesimo articolo 51 individua al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

In particolare, come chiarito dalla risoluzione 55/E/2020, se i benefit hanno finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori) non possono beneficiare di esenzioni fiscali.

 

L’articolo 1, commi da 182 a 190, della Legge di Stabilità 2016 introduce un regime agevolativo per i premi di risultato, prevedendo che “Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”. La conversione dei premi di risultato di cui al citato comma 182 è poi espressamente riconosciuta dal comma 184.

Sul punto, la circolare n. 28/E/2016 chiarisce che il dato testuale del comma 184, nel confermare la detassazione dei benefit, fa riferimento all’ipotesi in cui i beni e i servizi indicati nell’articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR siano fruiti in sostituzione delle somme di cui al comma 182 ovvero dei premi di risultato e degli utili, altrimenti soggetti all’imposta sostitutiva.

 

Pertanto, la disposizione secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all’ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (articolo 1, comma 182, della legge di Stabilità per il 2016);

  • la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.

La disposizione agevolativa non trova, dunque, applicazione nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 182 della Legge di Stabilità 2016.

 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, appare evidente che le prestazioni di Welfare che la società intende erogare costituiscano parte integrante di un sistema premiale incentivante che prevede l’erogazione di specifici premi al raggiungimento di determinati obiettivi, di carattere collettivo o individuale, convertibili, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di benefit. La finalità di tale sistema incentivante appare chiaramente quella di incentivare la performance, più che la fidelizzazione del dipendente lavoratore all’azienda.

Inoltre, i beneficiari sono dipendenti specificamente individuati dalla società per essere assoggettati a valutazione della performance che possono, a determinate condizioni, convertire parte del premio di risultato, ottenuto attraverso il raggiungimento di indici di performance, in welfare aziendale e non sono dunque una categoria generale.

 

Alla luce delle predette considerazioni, l’Agenzia ritiene che la disciplina di cui al comma 2 e al comma 3 ultima parte, dell’articolo 51 del TUIR non sia applicabile al sistema incentivante MBO convertito in prestazioni di Welfare, descritto dall’Istante.

Trattamento IVA nel contratto di cointeressenza propria

L’Agenzia delle entrate analizza il trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle somme scambiate tra due operatori nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria (Agenzia delle entrate, principio di diritto 19 marzo 2025, n. 3).

Il contratto di cointeressenza è regolato dall’articolo 2554, comma 1, del codice civile, il quale stabilisce che ”le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto”.

 

Dall’articolo 2554 c.c. si desume che il contratto di cointeressenza può essere impropria o propria:

  • contratto di cointeressenza ”impropria” quando vi è l’apporto di capitale o lavoro ed è prevista soltanto la partecipazione agli utili;

  • contratto di cointeressenza ”propria” quando non vi è alcun apporto ed è prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cointeressenza propria si caratterizza per essere finalizzato alla realizzazione di relazioni di collegamento tra imprese, in quanto lo scopo della società cointeressante è quello di alleviare la gestione economica dell’impresa da perdite il cui verificarsi appare solo probabile, dunque incerto. D’altro canto, la stessa società cointeressante si impegna a cedere alla società cointeressata parte degli eventuali utili, nel caso in cui la gestione dell’impresa si rivelasse profittevole. Questo schema contrattuale è considerato “parassicurativo”, poiché genera un ‘‘obbligo di fare” avente natura reciproca, dove l’impiego di capitale è richiesto solo nell’eventualità di una perdita e mai come elemento dal quale discende il perfezionamento dell’accordo stesso. Il rapporto partecipativo appare fondato su un fatto incerto e non determinabile a priori e si sostanzierà in una mera cessione di denaro da una parte o dall’altra.

La società cointeressata beneficia del coinvolgimento della terza parte nel rischio d’impresa, ricevendo una quota degli utili come forma di protezione contro eventuali perdite.

 

L’agenzia sottolinea anche le differenze tra il contratto di cointeressenza e altri contratti come quello di assicurazione e l’associazione in partecipazione.

A differenza del contratto di assicurazione, dove il premio è certo e legato a un rischio medio, nel contratto di cointeressenza non ci sono limiti definiti per l’intervento dell’assuntore nel ripianamento delle perdite. Inoltre, mentre nell’associazione in partecipazione è sempre previsto un apporto e la partecipazione agli utili costituisce, di regola, il ”corrispettivo” di quest’ultimo, nella cointeressenza l’apporto può mancare laddove venga prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite (cointeressenza propria).

 

Per quanto riguarda l’IVA, l’Agenzia conclude che le somme attribuite o ricevute nell’ambito di detto schema contrattuale debbano qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possano essere assimilati a corrispettivi, in quanto non è ravvisabile nel contratto di cointeressenza propria contraddistinto dall’aleatorietà una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici. Pertanto, tali somme non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e sono qualificate come operazioni “fuori campo” secondo l’articolo 2, terzo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972.

Accesso al 5 per mille: procedure e scadenze per ONLUS e ASD

L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni dettagliate riguardo alla procedura di accesso al 5 per mille per l’anno 2025, rivolta alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e alle Associazioni sportive dilettantistiche (Agenzia delle entrate, comunicato 13 marzo 2025).

A partire dal 13 marzo 2025 e fino al 10 aprile 2025, le ONLUS e le ASD non già incluse negli elenchi permanenti possono presentare domanda rispettivamente all’Agenzia delle entrate e al CONI.

 

È importante notare che le ONLUS già presenti nell’elenco permanente non necessitano di ulteriori adempimenti, così come le ASD già accreditate.

 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, le Onlus devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, mentre le ASD possono accedere al software di iscrizione disponibile sul sito del Coni, con collegamenti diretti al portale dell’Agenzia. Sono tenute a presentare la domanda sia le ASD di nuova costituzione sia quelle che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti e non sono quindi già inserite nel relativo elenco permanente.

 

È previsto che anche dopo la scadenza del 10 aprile 2025, le organizzazioni possano accreditarsi, a condizione di soddisfare i requisiti richiesti, presentando la domanda entro il 30 settembre 2025 e versando un contributo di 250 euro tramite F24 Elide (codice tributo 8115).

 

Entro il 20 aprile 2025 l’Agenzia delle entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste entro il successivo 30 aprile 2025 – dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

Entro il 10 maggio 2025 saranno infine pubblicati gli elenchi definitivi.

 

Come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020, gli enti del Terzo settore devono presentare la domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute.

I rispettivi elenchi permanenti soaranno pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo.