Ebac: contributo aggiornamento professionale

A sostegno dei datori di lavoro, è previsto un contributo fino ad un massimo di 500,00 euro

L’Ente Bilaterale Artigianato Campania offre ai datori di lavoro e i loro dipendenti che vogliono aggiornare le proprie competenze un contributo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 500,00 euro. 
Ai fini della richiesta, è necessario allegare:
– documentazione attestante l’acquisizione del requisito;
– documentazione attestante le spese sostenute;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità del richiedente.
Nel caso di assistenza, è possibile recarsi presso uno degli Sportelli Territoriali attivi su tutto il territorio campano ovvero presso la sede dell’Ente. 

Manageritalia: attivo il credito welfare 2025 per i dirigenti

Caricata in piattaforma la seconda tranche del credito welfare per i dirigenti

Manageritalia ha reso noto il caricamento della seconda tranche del credito welfare che spetta ai dirigenti in servizio, secondo quanto stabilito dal rinnovo dei contratti dei dirigenti delle aziende del terziario. Il credito welfare, da 1.000,00 a 1.500,00 euro annui a seconda del CCNL, si somma al credito 2024, nel caso in cui non sia stato speso in tutto o in parte. La piattaforma offre la possibilità di ampliare le prestazioni sanitarie del Fasdac e previdenziali del Fondo Mario Negri, oltre ad un welfare globale per il dirigente ed i suoi familiari ed interessa anche la formazione, i servizi socioassistenziali, il rimborso delle spese scolastiche, assistenziali, il trasporto pubblico e molto altro. 
I dirigenti possono accedere alla piattaforma dal sito Cftmt con le proprie credenziali, così come le aziende. 

Milleproroghe: riammissione alla Definizione agevolata

La Legge n. 15/2025, che converte il D.L. n. 202/2024, noto come “Milleproroghe”, introduce significative modifiche al regime della “Rottamazione-quater”, offrendo ai contribuenti che hanno perso i benefici di tale misura agevolativa entro il 31 dicembre 2024 la possibilità di riammissione alla Definizione agevolata dei debiti (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 25 febbraio 2025).

L’opportunità di essere riammessi alla Definizione agevolata dei tali debiti si applica esclusivamente ai contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (cosiddetti “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.

 

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”, per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;

  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

I contribuenti che hanno rispettato le scadenze di pagamento non possono accedere a questa riammissione e devono continuare a versare secondo il piano già in essere, con la prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge).

 

Per avvalersi della riammissione, i contribuenti devono presentare una domanda entro il 30 aprile 2025, seguendo le modalità telematiche che saranno rese disponibili dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nella domanda, oltre a indicare i debiti oggetto di riammissione, è necessario specificare le modalità di pagamento, che possono avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Successivamente alla presentazione della domanda, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l’importo totale dovuto per la Definizione agevolata, dettagliando le singole rate e le relative scadenze. È previsto un interesse del 2% annuo sulle somme dovute a partire dal 1° novembre 2023. Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

 

La decadenza da un piano di pagamento comporta la cessazione automatica delle agevolazioni e il ripristino del debito residuo, inclusivo di sanzioni e interessi. Pertanto, ogni pagamento successivo alla decadenza sarà imputato al debito complessivo, comprendente sia il capitale che le sanzioni e gli interessi.

Milleproroghe 2025 convertito in legge: le misure sul lavoro

In Gazzetta ufficiale gli interventi sui contratti a termine e sui termini prescrizionali degli obblighi contributivi delle PA (Legge 21 febbraio 2025, n. 15).

Il Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024) è stato convertito in Legge n. 15/2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 febbraio 2025. Per quanto riguarda il lavoro, il provvedimento conferma innanzitutto quanto previsto dal decreto in materia di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedenti i 24 mesi. Viene, infatti, spostata al 31 dicembre 2025 (dal precedente termine del 31 dicembre 2024) la possibilità di sottoscrivere tali contratti per esigenze di natura  tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nel caso la contrattazione collettiva non abbia previsto una propria casistica (articolo 19, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dall’articolo 14, comma 4, D.L. n. 202/2024).

Inoltre, per quel che concerne le pubbliche amministrazioni viene prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle PA (articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 202/2024) e in favore di collaboratori coordinati e continuativi (articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 202/2024).

 

CIPL Edilizia Industria Salerno: stabiliti i valori EVR 2025



L’Elemento variabile della retribuzione è pari al 4% dei minimi in vigore al 1° gennaio 2025


Il 12 febbraio scorso l’Ance Aies insieme ai rappresentanti territoriali della provincia di Salerno di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato il verbale di accordo relativo all’EVR 2025, disciplinato dall’art. 3 del CCNL 19 aprile 2010, fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione. Le Parti, dopo aver verificato i 4 indicatori per la determinazione a livello provinciale dell’emolumento riguardante il triennio 2024-2023-2022 con il triennio 2023-2022-2021, hanno stabilito che questi sono tutti positivi per un peso ponderale del 100%
Alla luce di quanto sopra indicato, l’EVR 2025 per la provincia di Salerno è pari al 4% dei minimi in vigore al 1° gennaio 2025. Gli importi sono riportati nelle tabelle di seguito. 

















Livello Importo EVR Operai
Operaio Comune 1° livello 0,23
Operaio Qualificato 2° livello 0,27
Operaio Specializzato 3° livello 0,30
Operaio 4° livello 0,32




























Livello Importo EVR Impiegati
1 39,49
2 46,21
3 51,34
4 55,29
5 59,24
6 71,09
7 78,99
7 Quadro 78,99

Le novità fiscali della legge di conversione del D.L. Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe 2025, recentemente convertito, con modificazioni, nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di termini normativi, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, n. 45.

Le misure contenute nella conversione in Legge del D.L. n. 202/2024 entrano in vigore il 25 febbraio 2025 e mirano a fornire proroghe e agevolazioni fiscali per imprese, professionisti e contribuenti.

 

Durante l’iter di conversione, il testo del D.L. Milleproroghe ha subito modifiche, tra cui l’introduzione dell’articolo 3-bis, che riammette i debitori decaduti dalla Rottamazione-quater. Nello specifico la norma stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della Legge n. 197/2022, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell’articolo 1 della citata Legge n. 197/2022. .

 

Un’altra modifica rilevante riguarda il regime di esenzione IVA per il Terzo Settore, la cui entrata in vigore è stata posticipata dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 (articolo 3, comma 10).

 

Confermata la proroga fino al 31 marzo 2025 dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i professionisti del settore sanitario.

 

All’articolo 3, commi 1-2, il decreto prevede anche una proroga per la registrazione degli Aiuti di Stato Covid-19 relativi all’IMU fino al 30 novembre 2025, estendendo il periodo transitorio durante il quale il mancato rispetto degli obblighi di registrazione non comporterà responsabilità patrimoniale.

 

Inoltre, riguardo al credito d’imposta Transizione 5.0, viene specificato che “sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purchè effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024” (articolo 13, comma 1-quinquies).

 

Oltre ciò, all’articolo 3 commi 14-octies, 14-novies e 14-decies del Milleproroghe, si colloca la proroga del credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. 

 

Le misure fiscali comprendono anche il differimento delle scadenze fiscali per il 2025 (articolo 3-bis, commi 3-5), consentendo un allungamento dei termini per l’approvazione dei modelli dichiarativi e la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel dettaglio:

  • per l’anno 2025, i termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonchè delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025;

  • per l’anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025;

  • per l’anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.

A seguire, viene estesa al 31 dicembre 2025 la possibilità per le Onlus di beneficiare del cinque per mille dell’IRPEF senza essere formalmente iscritte al RUNTS. 

 

Infine, l’articolo 14 prevede la proroga dei termini per l’utilizzo del credito d’imposta per le imprese turistiche, estendendo la scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025. Analogamente, apportando modifiche all’articolo 6 comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, viene prevista una proroga delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, spostando il termine dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

CCNL Edilizia Industria e cooperative: rinnovato il contratto nazionale

 L’ipotesi di accordo che verrà validata dalle assemblee dei lavoratori entro il 20 marzo 2025

Il 21 febbraio 2025 le componenti sociali dell’edilizia (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), dopo l’intesa raggiunta sulla parte economica lo scorso 28 gennaio, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo anche per la parte normativa. 
Dal punto di vista economico l’aumento salariale previsto al secondo livello è di 210,00 euro con incremento sui minimi del 18%, mentre dal punto di vista normativo il contratto si completa con gli accordi sul catalogo formativo nazionale, sorveglianza sanitaria, istanze del settore, premialità, trasferta nazionale, lavoro straordinario, non sovrapponibilità dei cicli contrattuali, prevedi e commissione classificazione. Di notevole interesse la definizione della denuncia unica, trasferta ed F24. Come affermano le OO.SS. di settore nella nota congiunta la denuncia unica oltre a promuovere la regolarità, garantisce maggiore trasparenza ed affidabilità dell’intero settore nei confronti dei soggetti terzi e delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di un modello telematico che l’impresa dovrà inviare mensilmente alla Cassa Edile, contenente i dati riferiti al cantiere e all’operaio, dichiarando le ore lavorate e le ore non lavorate con campi bloccanti che impediscono le cd “sottodenunce” (ore dichiarate inferiori alle lavorate), erogazione dell’evr, applicazione contrattuale. Nella direzione della semplificazione e automatizzazione dei processi sono state inoltre definite novità anche sul nuovo regime di trasferta.
Entro il 20 marzo 2025 si svolgeranno le assemblee dei lavoratori per la validazione dell’ipotesi di accordo. 

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: siglato verbale integrativo



Le Parti Sociali hanno definito i nuovi importi degli scatti di anzianità con decorrenza 1° gennaio 2025


Il giorno 17 febbraio 2025 le Associazioni datoriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’ipotesi di accordo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024 in materia di scatti di anzianità.
Per il settore Legno, Arredamento, Mobili, l’art. 45 è stato aggiornato con la previsione secondo cui tutti i lavoratori, hanno diritto, per ogni biennio di anzianità prestato presso la stessa azienda, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa. Dal 1° gennaio 2025 gli importi saranno i seguenti.

























Livelli Importo
AS 20,494
A 18,944
B 16,879
CS 16,181
C 15,329
D 14,296
E 13,522

Per quanto riguarda la categoria F non sono previsti scatti in quanto la stessa è transitoria. Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5,00 euro sull’ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime. Il lavoratore che alla data del 31 dicembre 2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo. 
Per il Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei, l’art. 45 bis è stato aggiornato con la previsione secondo cui i lavoratori, compresi quelli in forza alla data di stipula del contratto, hanno diritto a maturare 5 aumenti periodici di anzianità. Di seguito gli importi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

























Livelli Importo
17,39
16,36
14,30
13,26
12,75
12,23
11,20

Resta inteso che, per gli scatti maturati fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi gli importi previsti dal precedente regime. In caso di passaggio di categoria si fa riferimento a quanto previsto nel comma 5 del presente articolo. Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5,00 euro sull’ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime. Il lavoratore che alla data del 31 dicembre 2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo. 

CCNL Enti Lirici: resoconto del Coordinamento Nazionale dei Corpi di Ballo

Incontro tra le sigle sindacali, i delegati dei territori e i numerosi tersicorei stabili e precari

Il 17 febbraio 2025 è avvenuto il confronto tra Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, i delegati ed i tersicorei al fine di approfondire le problematiche del settore in merito al futuro del comparto danza nelle Fondazioni Lirico Sinfoniche. 
E’ stata evidenziata la necessità di un intervento istituzionale volto a potenziare il numero degli attuali corpi di ballo, partendo dalla ricostituzione qualora siano stati chiusi, all’interno delle dotazioni organiche delle fondazioni, alla pari degli altri settori produttivi. 
E’ stato inoltre richiesto un intervento di revisione e rafforzamento delle dotazioni organiche delle compagnie esistenti, al fine di raggiungere un numero di danzatori consono all’attività di balletto del repertorio classico e per la partecipazione alle produzioni operistiche.
Pertanto, il coordinamento si è dichiarato pronto all’attivazione di manifestazioni ed eventi che coinvolgano i tersicorei dei vari corpi di ballo italiani, finalizzati all’evidenza della valorizzazione del patrimonio artistico nazionale della Danza. 
Proseguirà il confronto tra le organizzazioni sindacali, le istituzioni e le direzioni delle Fondazioni lirico sinfoniche, con l’obiettivo di poter dare seguito concreto e costruttivo ad un futuro stabile e di qualità del settore del balletto classico, in modo che le alte professionalità che escono dalle prestigiose scuole di danza possano avere garanzie di maggiori possibilità di collocazione nelle compagnie di balletto nel nostro Paese. 

Proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati in un fondo immobiliare

Attraverso un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate da una società di gestione del risparmio co-investitrice in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di natura immobiliare, sono stati richiesti chiarimenti sulla qualificazione fiscale dei redditi derivanti dalle quote di partecipazione dei manager nel nuovo fondo immobiliare chiuso che la società ha intezione di istituire (Agenzia delle entrate, risposta 24 febbraio 2025, n. 44).

L’articolo 60, comma 1, D.L. n. 50/2017 stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori ditali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

Questi requisiti includono un impegno di investimento complessivo da parte dei dipendenti e degli amministratori pari ad almeno l’1% dell’investimento totale effettuato dall’OICR, la maturazione dei proventi solo dopo che tutti i soci hanno recuperato il capitale investito e un rendimento minimo, e la detenzione delle azioni o strumenti finanziari per un periodo non inferiore a cinque anni. 

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa al citato D.L. n. 5/2017, la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.

La presunzione di natura finanziaria attribuita ai proventi percepiti dai manager o dai dipendenti è quindi indipendente dal legame con l’attività lavorativa svolta presso l’entità partecipata.

 

Questo approccio mira a incentivare una gestione più prudente e consapevole del capitale investito.

 

L’Agenzia, dunque, chiarisce che la casistica esaminata, relativa a un fondo di investimento alternativo immobiliare, rientra pienamente nel regime previsto dall’articolo 60 del D.L. n. 50/2017.

 

Pertanto, i redditi derivanti dalle Quote Manager sono considerati redditi di natura finanziaria, rientranti nella categoria dei redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR.